Definizione e regolamentazione della co-navigazione

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La co-navigazione è ora soggetta agli stessi requisiti legali del car-pooling. 

La co-navigazione è specifica per la navigazione in Francia.

Si basa sulla condivisione dei materiali di consumo e dei costi sostenuti per l'uscita su un'imbarcazione da diporto per uso personale: carburante, ormeggio, cibo e bevande.

Non è quindi consentito, in qualità di proprietario privato, noleggiare la propria imbarcazione a scopo di lucro.

Questa attività di condivisione dei costi non è un'attività a scopo di lucro, quindi non è un'attività professionale che dà luogo a contributi previdenziali e le somme ricevute non devono essere dichiarate all'Amministrazione.

 

Per ulteriori informazioni, consultare questa pagina e questa pagina.

 

Secondo Légiplaisance, un'associazione il cui scopo è quello di trasmettere informazioni relative alle normative marittime e riportate dal sito web bateaux.com, co-navigazione :

  • Può essere solo un'attività che consiste nell'uso congiunto e organizzato di un'imbarcazione o di un natante per uso personale, da parte di un diportista non professionista e di uno o più passeggeri terzi, allo scopo di effettuare un viaggio comune e che fornisce benefici individuali (risparmio sui costi di carburante e manutenzione, rendere i viaggi più piacevoli, sviluppare legami sociali) e collettivi;
  • L'importo addebitato deve coprire solo i costi sostenuti per la fornitura del servizio, ossia carburante, cibo e costi di ormeggio. Sono esclusi tutti i costi non direttamente attribuibili al servizio in questione, in particolare i costi relativi all'acquisto, alla manutenzione o all'uso personale dei beni che costituiscono la base del servizio condiviso;
  • I costi condivisi non devono includere la quota della persona che offre il servizio. Quest'ultimo sosterrà personalmente la propria quota di costi e non riceverà alcuna forma di remunerazione, diretta o indiretta, per il servizio che fornisce e di cui beneficia allo stesso tempo;
  • Se il reddito percepito supera l'importo della partecipazione ai costi, è tassabile al primo euro.


Le spese ricevute in questo contesto non sono quindi imponibili e non devono essere dichiarate.

 

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